Art. 6.

      1. L'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto attiene all'esercizio dei diritti civili.
      2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge».